Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011 è stata pubblicata la legge specificata in oggetto, di cui si allega il testo.
La finalita' delle nuove norme - in vigore dal 28 gennaio prossimo - e' incentivare, mediante agevolazioni fiscali sotto forma di minore imponibilita' del reddito, il rientro in Italia di persone che abbiano maturato all'estero esperienze formative o professionali, e si trasferiscano nel nostro Paese per svolgere attivita' di lavoro dipendente o autonomo ovvero attivita' d'impresa.
I soggetti beneficiari (art. 2, primo comma):
- devono essere cittadini dell'Unione Europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 2 anni;
- se in possesso di un titolo di laurea (art. 2, primo comma, lettera a), avendo svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un'attivita' di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa in un Paese che non sia quello di origine o l'Italia;
- se non laureati (art. 2, primo comma, lettera b), avendo svolto continuativamente per lo stesso periodo un'attivita' di studio, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, in un Paese che non sia quello di origine o l'Italia;
- avranno diritto alle agevolazioni fiscali previste, a condizione che vengano assunti o decidano di esercitare un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e qui trasferiscano il proprio domicilio, nonche' la residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'.
- devono essere cittadini dell'Unione Europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 2 anni;
- se in possesso di un titolo di laurea (art. 2, primo comma, lettera a), avendo svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un'attivita' di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa in un Paese che non sia quello di origine o l'Italia;
- se non laureati (art. 2, primo comma, lettera b), avendo svolto continuativamente per lo stesso periodo un'attivita' di studio, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, in un Paese che non sia quello di origine o l'Italia;
- avranno diritto alle agevolazioni fiscali previste, a condizione che vengano assunti o decidano di esercitare un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e qui trasferiscano il proprio domicilio, nonche' la residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'.
La Legge (art. 2, secondo comma) rinvia ad un decreto del MEF, da emanarsi entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore (entro il 29 marzo 2011), la individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari.
Le procedure amministrative necessarie al rientro in Italia dei soggetti interessati sono demandate (art. 4, primo comma) agli Uffici consolari, anche d'intesa con la societa' Italia Lavoro Spa .
Ai soggetti destinatari delle nuove norme e' garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, mediante il rilascio di documentazione 'Europass', ai sensi della decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
Entro lo stesso termine (29 marzo 2011), la Legge prevede (art. 4, secondo comma) l'emanazione di un decreto del Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e Finanze, per definire funzioni e ruoli dei soggetti (Uffici consolari e societa' Italia Lavoro Spa) chiamati a curare le procedure amministrative per il rientro in Italia degli interessati, nonche' per determinare l'ammontare dei diritti da porre a carico di quanti intenderanno avvalersi della nuova normativa.
Le procedure amministrative necessarie al rientro in Italia dei soggetti interessati sono demandate (art. 4, primo comma) agli Uffici consolari, anche d'intesa con la societa' Italia Lavoro Spa .
Ai soggetti destinatari delle nuove norme e' garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, mediante il rilascio di documentazione 'Europass', ai sensi della decisione n.2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
Entro lo stesso termine (29 marzo 2011), la Legge prevede (art. 4, secondo comma) l'emanazione di un decreto del Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e Finanze, per definire funzioni e ruoli dei soggetti (Uffici consolari e societa' Italia Lavoro Spa) chiamati a curare le procedure amministrative per il rientro in Italia degli interessati, nonche' per determinare l'ammontare dei diritti da porre a carico di quanti intenderanno avvalersi della nuova normativa.
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