22 gen 2012

Atti notarili all'estero - interrogazione parlamentare

Interrogazione a risposta in Commissione


Al Ministro degli Affari esteri per sapere. - Per sapere - premesso che:
la redazione di atti presso le cancellerie consolari è una consuetudine che si è sviluppata da lungo tempo per poi essere inserita sia nelle varie leggi nazionali che nelle convenzioni internazionali;
la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, stipulata il 24 aprile 1963, all’art. 5 attribuisce al Console il potere “di agire in qualità di notaio”, una funzione che fino ad ora ha permesso al connazionale che risiede all’estero o che vi si trovi momentaneamente di ricorrere, per gli atti notarili, al Console, o agli uffici consolari delegati, secondo la regola “locus regit actum” ed in accordo con le disposizioni contenute nella cosiddetta “legge consolare” (DPR 5 gennaio 1967 n. 200) e nell’”Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri” (DPR 5 gennaio 1967 n. 18);
risulta essere parte della coscienza comune di ogni italiano che va all’estero il fatto che il Console possa svolgere funzioni notarili e quindi che egli possa prestare assistenza anche in campo giuridico come avviene per i notai in Italia. Inoltre, la natura degli atti che il Console riceve ed il suo carattere di depositario di particolari documenti sono di fondamentale importanza per aiutare i cittadini italiani all’estero nell’espletamento di diversi atti oltre a contribuire a facilitare i rapporti commerciali tra il nostro Paese e quello dove si trova la Sede consolare italiana;
con il Decreto del Ministero degli Affari Esteri  del  31 ottobre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2011, si dispone che “gli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) ed hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25/05/1987 sull’esenzione dalla legalizzazione negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia”,
i cittadini italiani residenti nei Paesi sopra menzionati, di conseguenza, non potranno più avvalersi dei servizi notarili dei rispettivi consolati, per cui per la redazione di procure generali e speciali, accettazioni di eredità, deleghe, ed altri documenti notarili ci si dovrà servire di un notaio locale;
si deve considerare che il notaio locale spesso non conosce la normativa italiana, con i conseguenti disagi procedurali e l'eventualità che il testo redatto non venga accettato dal professionista o ente italiano, in quanto privo dei pertinenti riferimenti legislativi italiani;
la procedura decretata dal Ministro degli Affari esteri comporta costi onerosi per i cittadini italiani residenti all’estero, soprattutto per gli emigrati più anziani, con il rischio di aggravare il processo di distacco dall’Italia con gli svantaggi economici per il nostro Paese che inevitabilmente ne deriverebbero. Occorre sottolineare, infatti, che una procura presso un notaio locale costa almeno 10 volte di più rispetto alla tariffa consolare e che a tale somma si deve aggiungere il costo della traduzione e della dichiarazione di conformità della medesima che dovrà comunque essere fatta dal consolato;
rivolgendosi al notaio locale insorgono inevitabili esigenze di traduzione degli atti, per cui il cittadino dovrà ricorrere ad un traduttore accreditato al consolato e, quindi, recarsi in ogni caso anche in consolato per la legalizzazione della traduzione;
ai disagi per il cittadino si deve aggiungere la perdita di introiti per l'erario (la funzione notarile di un consolato è una delle poche che determina introiti notevoli) a fronte di un investimento di energie umane da parte dell'ufficio assolutamente contenuto in quanto si lavora sulla base di testi già predisposti e collaudati;
si registra una scarsità di informazioni nei riguardi dei cittadini italiani all’estero in merito all’accesso ai servizi notarili in loco in maniera che possano orientarsi nella mutata situazione amministrativa -:
quali iniziative ritenga di intraprendere il Ministro per evitare i già evidenti disagi cui vanno incontro le imprese e i cittadini italiani residenti all’estero che hanno necessità di usufruire dei servizi notarili della rete consolare e per individuare soluzioni anche operative rispondenti alle esigenze concrete dei cittadini, ripristinando le funzioni notarili di base dei consolati.

On. Franco Narducci                         On. Francesco Tempestini

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