11 giu 2011

la carta d'identita' per i minori

Si informa che lo scorso 26 maggio il Ministero dell'Interno ha comunicato che a partire dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", la carta d'identita' puo' essere rilasciata anche a favore dei minori di anni quindici.
Il comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto legge, ha modificato, infatti, l'art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Con la predetta modifica normativa, il Ministero dell'Interno ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata in piu' occasioni dal Ministero degli Affari Esteri relativa alla necessita' di un adeguamento alle disposizioni comunitarie delle norme nazionali in materia di carta d'identita'. Tale modifica e' divenuta indispensabile anche alla luce delle disposizioni contenute rispettivamente nei Regolamenti (CE) n. 2252/2004 e (CE) n. 444/2009, che hanno determinato l'adozione del nuovo passaporto elettronico.


Per i cittadini italiani residenti all'estero, il rilascio della carta d'identita' anche a favore dei minori di anni quindici rappresenta una conveniente soluzione alternativa al passaporto individuale per viaggiare nei Paesi che ne riconoscono la validita'; mentre per i minori che risiedono in Italia il documento in questione si affianca al certificato di nascita con fotografia vidimato dalla questura, che, pur essendo tuttora valido, ha spesso generato disagi all'utenza.


A partire dal 14 maggio 2011, pertanto, in analogia con quanto stabilito dall'art. 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 in materia di passaporti, la carta d'identita' viene rilasciata a favore di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro eta'.


La validita' temporale del documento e' di tre anni fino al compimento dei tre anni di eta' del titolare; di cinque anni fino al raggiungimento della maggiore eta' dello stesso e di dieci anni a partire dai diciotto anni, analogamente alla validita' del passaporto disciplinata dall'art. 17 della predetta legge n. 1185/1967. La validita' differenziata della carta d'identita' durante la minore eta' del titolare consente una corrispondenza tra i dati inseriti nel documento e le diverse sembianze assunte nelle fasi evolutive della crescita.


E' previsto che i minori di quattordici anni viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso, convalidata dalla questura oppure dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero - il nome della persona, dell'ente o della compagnia a cui i minori sono affidati.


Qualora i minori viaggino con i genitori, è opportuno che questi ultimi si muniscano di documentazione comprovante la titolarita' della potesta' sul minore anche nei confronti delle autorita' di frontiera estere.


La firma del titolare deve essere apposta a partire dal compimento del dodicesimo anno di eta'.





IL REGGENTE

Sandro Mancini

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