Il Consiglio Regionale ha approvato il testo unico in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo .
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
oggetto
1. Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di
relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.
2. le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni
e deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
Art. 2
Finalità
(art. 1 l.r. 33/2004; art. 1 l.r. 22/2009)
1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine
agli obiettivi economici e sociali e nei limiti fissati dalla Costituzione in
relazione all'attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le
relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero.
2. La Regione interviene, altresì, a favore di tutti i corregionali emigrati che
intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il
reinserimento sociale.
3. A tal fine promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza dei
calabresi all'estero;
2
b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare
riferimento alla specificità calabrese, quale strumento per la conservazione delle
radici della terra d'origine;
c) interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche e culturali;
d) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua italiana fra
le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e
la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano;
e) iniziative dirette a conservare e a tutelare la identità calabrese ed a rinsaldare i
rapporti con la terra d'origine avendo particolare riguardo alle nuove
generazioni nate all'estero;
f) attività d'informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica,
sociale, turistica e culturale della regione, e sulla legislazione regionale
concernente i calabresi nel mondo;
g) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti
internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali,
culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e
valorizzare la cultura d'origine dei calabresi all'estero;
h) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti
all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra gli emigrati
calabresi;
i) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività
produttive regionali dei calabresi che rimpatriano;
j) interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi ospitanti le
comunità di calabresi.
TITOLO II
Interventi e provvidenze
3
Art. 3
Destinatari degli interventi
(art. 2 l.r. 33/2004; art. 2 l.r. 22/2009)
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla lettera i), comma 2, art, 2 i
cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro
famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino
definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi
di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella
regione da non più di due anni.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 rientrino in Italia a causa di infortunio o
malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi
socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di
immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all'estero per
almeno cinque anni. All'accertamento del grado di invalidità e della
dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede il dipartimento
regionale alla Tutela della Salute, tramite competente commissione medica.
La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è
stabilita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari
conviventi ed il coniuge superstite.
4. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o
da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o
italiani.
5. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i
dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o
inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.
Art. 4
Provvidenze socio -assistenziali
(art. 3 l.r. 33/2004; art. 4 l.r. 22/2009; art. 9 l.r. 17/1990)
4
1. Ai cittadini di origine calabrese di cui all'articolo 3 che si trovino in stato di
comprovato bisogno e necessità sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per se e i propri
familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune
della Calabria;
b) sussidi straordinari in caso di particolari e documentate situazioni di bisogno;
c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all'estero
e dei loro familiari;
d) contributi per cure mediche non rimborsabili dal Paese di residenza;
e) contributi per il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del
diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione
volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato
all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'Italia in materia di
sicurezza sociale. Il contributo è pari al 75% dell'ammontare del costo del
riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la
prosecuzione volontaria e del 25% per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non sono
ripetibili nel tempo.
2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono
presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruzione.
3. La Regione accredita ai singoli comuni che ne fanno richiesta, o ai richiedenti
stessi relativamente alla lett. e) del comma 1, le somme necessarie per la
liquidazione delle provvidenze.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle
domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e
l'erogazione delle provvidenze, nonché i criteri per la determinazione della misura
degli interventi di cui al presente articolo.
5
Art. 5
Contributi per avvio di attività produttiva
(art. 5 l.r. 33/2004; art. 5 l.r. 22/2009)
1. Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero
per almeno cinque anni è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per
cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a €
10.000,00 per l'avvio di attività produttive singole, associate o cooperativistiche,
nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e
dei servizi.
2. Il contributo di cui al precedente comma è concesso dalla Regione.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle
domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e la
erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli
interventi di cui al comma 1.
Art. 6
Assegni e borse di studio - convenzioni e
accordi internazionali - Inserimento scolastico
(art. 6 l.r. 33/2004; art. 5 l.r. 22/2009)
1. La Regione, sentita la Consulta Consulta regionale dei calabresi all’estero,
istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei
lavoratori emigrati per la frequenza nella regione di scuole di istruzione superiore
e di corsi universitari e di specializzazione post-universitari.
2. . La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande,
per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi,
nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1.
3. Nel rispetto della normativa statale, la Regione può finanziare convenzioni e
accordi internazionali fra le Istituzioni scolastiche e Universitarie della Calabria e
6
le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di origine
calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di
studenti e docenti.
4. Allo scopo di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la
frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso
con i programmi nazionali e comunitari e con gli Enti locali, Istituti ed
Organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello
dell'emigrazione, organizza:
a) corsi di recupero linguistico;
b) corsi di lingua e cultura italiana.
Art. 7
Iniziative e attività culturali
(art. 7 l.r. 33/2004)
1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare
fra le comunità calabresi nel mondo il valore della identità del paese di origine e a
rinsaldare i rapporti con la Calabria.
2. Tali iniziative, fra le quali l'insegnamento della lingua e cultura italiana, possono
essere assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche,
gli Istituti italiani di cultura; le Associazioni dell'emigrazione e altre Istituzioni
culturali.
3. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi
in altre Regioni d'Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli
calabresi
Art. 8
Attività promozionali
(art. 8 l.r. 33/2004; art. 7 l.r. 22/2009)
7
1. La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini
di origine calabrese, con il concorso e la collaborazione delle loro Associazioni,
favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare tra gli emigrati ed i
loro discendenti, il valore dell'identità della terra d'origine, e a rinforzare i rapporti
sociali, culturali ed economici con la Calabria.
2. A tal fine la Regione promuove e favorisce la realizzazione nei paesi emigrazione, di
iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai
giovani discendenti, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà
attuale della Calabria.
Art. 9
Turismo etnico-identitario. Investimenti produttivi.
(art. 8 l.r. 33/2004)
1. Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell'immagine della Calabria,
la Regione, con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo calabrese all'estero,
incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle
nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e
naturale della terra d'origine.
2. Parallelamente, sono adottati i provvedimenti opportuni per far conoscere nei
paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove opportunità che si presentano in
Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura
e del turismo.
3. La Regione adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta turistica e la
commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei corregionali
all'estero, nonché a suscitare l'interesse degli operatori economici stranieri per
investimenti produttivi in Calabria.
4. D'intesa con le Autorità locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione
provvede alla stipula di accordi con Paesi, Enti, Organismi esteri finalizzati allo
sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici.
8
Art. 10
Informazione
(art. 11 l.r. 33/2004; art. 9 l.r. 22/2009)
1. La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo fondamentale per
alimentare e mantenere vivo il rapporto con la realtà regionale, provvede anche
conferendo specifici incarichi professionali:
a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad
informare i calabresi all'estero sulla attività legislativa ed amministrativa
dell'ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto
altro possa essere di interesse per i corregionali all'estero;
b) alla diffusione tra le comunità dei calabresi all'estero di pubblicazioni a
carattere multimediale, utilizzando la rete telematica;
c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi;
d) alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per
l'emigrazione e all'incontro informatico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia
e all’Estero ed i loro discendenti.
Art. 11
Riconoscimenti per produzioni artistiche,
bibliografiche ed audiovisive
(art. 12 l.r. 33/2004)
1. La Regione incoraggia e riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche
delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, opere multimediali, opere d’arte e
dell’ingegno prodotte da Calabresi residenti in Italia o all'estero.
Art. 12
Riconoscimenti ai cittadini di
origine calabrese residenti all'estero- Premio Calabria nel mondo)
(art. 13 l.r. 33/2004; art. 10 l.r. 22/2009)
9
1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerenza ai
cittadini di origine calabrese che hanno operato all'estero per oltre trenta
anni, onorando il nome della Calabria.
2. E’ istituito, per i fini di cui al comma 1, il premio “Calabria nel Mondo”. Il
premio, di carattere onorifico, ha cadenza annuale e può essere articolato in
sezioni. Le segnalazioni sono libere e vanno indirizzate all’Ufficio
Emigrazione presso la Regione.
3. Il premio Calabria nel Mondo è conferito a persone, anche di natura
giuridica, comunità o associazioni che si siano affermate all'estero o che
abbiano significativamente dato lustro alla Calabria nel campo della cultura,
delle scienze, dell'imprenditoria, dell'attività pubblica dei valori sociali.
4. Il riconoscimento può essere aggiudicato esclusivamente a personalità la cui
attività si svolga in prevalenza all'estero, con nascita o discendenza diretta
da nati in Calabria.
5. La Giunta Regionale stabilisce, con proprio regolamento, i criteri di selezione
dei candidati al Premio e le modalità per le segnalazioni.
6. L'attribuzione del riconoscimento è decisa da apposita Commissione formata
da nove membri e costituita per ciascuna edizione del premio come segue:
a) il Presidente della Giunta Regionale che la presiede;
b) L’assessore o consigliere regionale con delega all’emigrazione, se nominato.
c) Il presidente della Fondazione Calabresi nel Mondo;
d) due componenti designati dalla Consulta Regionale;
e) quattro membri designati secondo i criteri demandati ad apposito
regolamento, di competenza della Giunta Regionale;
2. La Segreteria della Commissione è assicurata dall’Ufficio Emigrazione.
3. La consegna del riconoscimento verrà effettuata ai premiati in occasione di
apposita cerimonia alla presenza delle principali autorità calabresi, preferibilmente
nel periodo estivo.
4. Il riconoscimento consiste in un diploma di onore ed in una opera di alto valore
simbolico appositamente realizzata per manifestare degnamente il rilievo ed il
valore morale del premio.
10
Art. 13
(Festa dell’emigrante calabrese nel mondo)
1. La Regione istituisce la ricorrenza denominata: « Festa dell’emigrante
calabrese nel mondo ».
2. La festa si svolge ogni anno in un Paese differente ove sono presenti
Consultori, secondo un calendario stabilito dalla Consulta dei Calabresi nel
Mondo.
3. La ricorrenza coincide normalmente con il giorno di San Francesco di Paola
(2 aprile) e consiste in una festa nella quale vengono celebrati la cultura ed i
valori dell’identità calabrese.
4. L’organizzazione della festa è a cura delle Associazioni o delle Federazioni di
Associazioni presenti nel Paese ospitante.
TITOLO III
Associazionismo
Art. 14
Associazionismo - Registro delle Associazioni, Federazioni
e Confederazioni, Circoli, enti ed Istituzioni
(art. 14 l.r. 33/2004)
1. La Regione riconosce le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che abbiano una sede
nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale da
almeno un anno con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei
cittadini calabresi all'estero e dei loro familiari.
2. La Regione riconosce, altresì, le Associazioni ed i Circoli senza fini di lucro e le
aggregazioni in Federazioni e Confederazioni su base locale di cittadini di origine
calabrese residenti in altre regioni d'Italia e all'estero e ne sostiene l'attività sociale e
promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore.
3. Presso l’Ufficio competente per i problemi dell'emigrazione è istituito il Registro delle
Associazioni, Enti, Istituzioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni, di cui ai
precedenti commi. Il Registro può essere articolato in Sezioni distinte per categoria.
11
4. Il registro di cui al comma precedente è soggetto a revisioni biennali, al fine di
verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione.
All'uopo, Associazioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni iscritte, debbono
presentare ogni due anni al Settore competente gli aggiornamenti della
documentazione già presentata in fase di iscrizione.
5. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 14.
Art. 15
Confederazioni, federazioni ed associazioni
dei calabresi residenti all'estero
(art. 16 l.r. 33/2004; art. 13 l.r. 22/2009)
1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero,
purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e
della cultura d'origine e per il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti con la
società calabrese, raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di
preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione
con la Regione.
2. Di norma, in ogni paese estero per il quale e previsto il Consultore di cui ai seguenti
articoli, le singole Associazioni calabresi possono costituirsi in Federazione. In ogni
continente le Federazioni possono costituirsi in Confederazione. La Federazione ha
estensione nazionale. La Confederazione ha estensione continentale.
3. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, consigliere o assessore
regionale, per eccezionali casi di inconciliabilità con i vincoli geografici dettati dalle
disposizioni di cui al comma 2, per motivi di peculiarità territoriale di Paesi e/o
continenti interessati, a domanda può autorizzare, in deroga al precedente comma,
la costituzione di più Federazioni all'interno dello stesso Paese.
4. Le Confederazioni, Federazioni e Associazioni, a domanda sono iscritte al Registro
di cui al precedente articolo 14. La domanda deve essere corredata da:
a) copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
12
b) indicazione dell’Organismo Direttivo, del Presidente o Legale Rappresentante e
della sede;
c) elenco dei soci vidimato dall'Autorità Consolare competente per territorio, ovvero
dichiarazione del Consultore attestante attività e consistenza dell’Organismo
richiedente.
5. Le Confederazioni, Federazioni e singole Associazioni, ciascuna nell'ambito
territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le
manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella
Consulta regionale di cui al successivo articolo, secondo le modalità di cui all'articolo
18. Ai predetti Organismi possono essere concessi:
a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate, dietro
parere del Comitato Direttivo della Consulta; ;
b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali
riconosciuti qualificanti, dietro parere del Comitato Direttivo della Consulta;
6. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di
riferimento, debitamente documentate, debbono pervenire al competente Settore
entro il 28 febbraio di ogni anno. e devono essere corredate della seguente
documentazione:
a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale
rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da
parte degli organi statutari;
c) attestazione del numero dei soci.
La mancanza di uno degli elementi di cui sopra comporta l'esclusione d'ufficio
dell'istanza.
7. Alle Associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 14, e che aderiscono alla
Federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza
nell'erogazione dei contributi regionali, rispetto alle Associazioni che non intendono
13
federarsi. Il medesimo criterio di priorità è valido per i contributi richiesti dalle
Federazioni.
8. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere
rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai rispettivi
Consultori;
TITOLO IV
Organismi
Art. 16
Consulta regionale dei calabresi all'estero
(artt. 17-18 l.r. 33/2004; art. 14 l.r. 22/2009)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della
Consulta regionale dei Calabresi all'estero con sede presso il Settore competente.
2. La Consulta regionale dei calabresi all'estero è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, consigliere o assessore
regionale, che la presiede;
b) il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Comunitarie e Relazioni
Esterne;
c) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, designato
da Union Camere regionale;
d) un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali, designato dall'unione
Province d'Italia (UPI) regionale;
e) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia
(ANCI) regionale;
f) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative, designato dai rispettivi organi regionali;
14
g) un rappresentante della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche
migratorie, designato dalla stessa;
h) tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni dell'emigrazione, di cui al
precedente articolo 14, comma 1, iscritte nell'apposito Registro, designati dalle
stesse;
i) trenta cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, designati
dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di
cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata e nel
rispetto della rappresentanza di genere:
(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)
(Numero dei Consultori da nominare)
BELGIO 1
FRANCIA 1
GERMANIA 1
GRAN BRETAGNA 1
SVIZZERA 1
AUSTRALIA 4
ARGENTINA 4
COLOMBIA 1
BRASILE 4
CILE 1
URUGUAY 1
CANADA 3
USA 4
VENEZUELA 1
SUD AFRICA 1
GIAPPONE 1
TOTALE 30
l) sedici giovani residenti all'estero, discendenti di calabresi, con età inferiore ai
trentasei anni, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e
15
Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la
proporzione di seguito indicata, e nel rispetto della rappresentanza di genere:
(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)
(Numero dei Giovani Consultori da nominare)
BELGIO 1
FRANCIA 1
GERMANIA 1
GRAN BRETAGNA 1
SVIZZERA 1
AUSTRALIA 1
ARGENTINA 1
COLOMBIA 1
BRASILE 1
CILE 1
URUGUAY 1
CANADA 1
USA 1
VENEZUELA 1
SUD AFRICA 1
GIAPPONE 1
TOTALE 16
m) tre cittadini calabresi o discendenti di calabresi residenti fuori regione nel
territorio nazionale, dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti,
designati dalle Associazioni competenti, tenendo conto della rappresentanza di
genere e di generazione.
Art. 17
Costituzione e funzionamento
(art. 19 l.r. 33/2004; art. 15 l.r. 22/2009)
1. La Consulta regionale dei Calabresi all'estero è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni
dall’insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del
Consiglio regionale, salvo revoca del mandato.
16
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina ed
alla sostituzione dei componenti della Consulta. Non si può essere nominato
Consultore per più di due volte consecutive.
3. Le designazioni dei Consultori da parte della Associazioni, Federazioni e
Confederazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni
ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e
fatte comunque salve le, successive integrazioni.
4. La Consulta elegge nel proprio seno due Vice Presidenti ed il Comitato direttivo di
cui al successivo art. 20.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della competente
struttura per i problemi dell'emigrazione di livello non inferiore alla categoria D1.
6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei
componenti in carica in prima convocazione ed almeno un quarto dei componenti
in carica in seconda convocazione.
7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da
membro della Consulta.
8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti
e votanti.
9. La Consulta è convocata di norma ogni anno e ogni qualvolta lo richiedano non
meno di un terzo dei componenti in carica.
10.La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.
11.La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni d’area subcontinentale
e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo
17
svolgimento di indagini e ricerche di studio. Tali organismi, se costituiti,
tengono riunioni periodiche, a cadenza quadrimestrale, anche attraverso
videconferenza.
12.Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare alle sedute
della Consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati
agli argomenti in esame, nonché Esperti appositamente nominati, senza diritto di
voto.
13.Il numero degli esperti nominati dal Presidente non può superare il venti per cento
del numero dei componenti la Consulta.
14.Qualsiasi attività, ovvero, iniziativa assunta dai calabresi all'estero, deve essere
canalizzata attraverso il Consultore che si avvarrà della collaborazione di eventuali
Esperti e Presidenti Federali e Confederali, con preclusione tassativa di qualsiasi
intervento finanziario promanante da fonte regionale afferente manifestazioni che
non siano state organizzate attraverso i Consultori ovvero gli esperti e Presidenti
federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua ed identifica quali unici
interlocutori istituzionali i Consultori, gli Esperti e i Presidenti federali ai quali
dovranno far capo tutte le Associazioni, Circoli, Clubs ecc. dei calabresi per
qualsivoglia esigenza che dovesse postulare erogazioni di contributi previsti dalla
presente legge.
Art. 18
Compiti della Consulta
(art. 20 l.r. 33/2004)
1. La Consulta regionale dei Calabresi all'estero ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della
spesa di cui al seguente articolo 27, nonché sui relativi criteri di applicazione;
b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane
nel mondo;
18
c) formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di
aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori
rimpatriati;
d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali,
interregionali e internazionali sui problemi dell’emigrazione;
e) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale e di solidarietà in favore
degli emigrati, dei rimpatriati, e delle loro famiglie;
f) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le
Confederazioni, le Federazioni le Associazioni dei calabresi residenti all'estero
nella redazione dei rispettivi statuti;
g) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui
all’art. 6;
h) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come
parte principale l'Istituto regionale per il commercio estero, se istituito,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre
forme associative dell'imprenditoria calabrese;
i) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani
ecc. di identità calabrese fra emigrati e loro discendenti al fine di interscambi,
sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la
Calabria ed i calabresi all’estero.
j) contribuire all'elaborazione della legislazione regionale economica e
sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione.
Art. 19
Bilancio della Consulta
19
1. La Consulta provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri
compiti con:
a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria iscritto nella
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione; ;
b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni;
c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i
Consultori;
4. La Consulta redige un bilancio ed una relazione annuale sulle attività svolte, da
allegare al rendiconto consuntivo della Regione, ed un bilancio ed una relazione
annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo della Regione.
Art. 20
Comitato direttivo della Consulta
(art. 21 l.r. 33/2004; art. 16, L.R. 20 luglio 2009, n. 22).
1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che
lo presiede, da due Vice Presidenti e da otto componenti eletti dalla Consulta nel
proprio seno con i criteri e modalità di elezione di cui al successivo articolo 21.
2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
3. Il Comitato direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione
del presidente della Consulta. Le riunioni possono svolgersi attraverso
videoconferenza e, in tal caso, il verbale della riunione viene approvato dai
membri del comitato mediante sistema di posta certificata.
4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può
essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione
della presente legge.
5. Il Comitato, in particolare:
20
a) sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, esprime parere sul
piano degli interventi di cui all’art. 26, nonché i criteri per la
concessione dei contributi alle associazioni.
b) cura i rapporti con gli Enti locali regionali e statali e con le associazioni
interessate ai problemi dell'emigrazione;
c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta
stessa nella sua prima seduta successiva;
d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;
e) propone l'effettuazione di convegni incontri, seminari, indagini ed altre iniziative
interessanti il settore.
f) esprime parere obbligatorio,entro trenta giorni dalla richiesta, sulle richieste di
contributo presentate ai sensi dell’art. 15 comma 5, Lett. A) e B). Se il
parere non perviene entro il termine stabilito, la richiesta si intende
approvata.
6. Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso
riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera o mail di convocazione deve
essere allegata copia dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è
presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione. In
seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le
decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di
parità il voto del Presidente sarà determinante per la decisione.
7. Il Presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute,
senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati al
problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
8. Verbalizza le sedute il Segretario della Consulta.
21
Art. 21
Elezione dei Vice Presidenti e del Comitato direttivo
(art. 22 l.r. 33/2004; art. 17, L.R. 20 luglio 2009, n. 22).
1. Nella seduta di insediamento della Consulta vengono eletti:
- i due Vice Presidenti di cui uno residente all'estero ed uno residente in Italia;
- otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui sei residenti
all’estero e due residenti in Italia.
2. Per la elezione di ciascun Vice Presidente, i Consultori possono esprimere una sola
preferenza. Risultano eletti i due Consultori che avranno ottenuto il maggior
numero di voti.
3. Per la elezione del Comitato direttivo, ogni Consultore, in due distinte votazioni,
potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze per eleggere i consultori
residenti all’estero ed una preferenza per eleggere i consultori residenti in Italia.
Risultano eletti i Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Alle elezioni di cui ai precedenti commi partecipano tutti i componenti della
Consulta.
Art. 22
(Consultori all'estero)
(art. 23 l.r. 33/2004).
1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei calabresi all’estero, la
Regione si avvale della collaborazione di Consultori, scelti ai sensi dell’articolo 14
della presente legge fra persone aventi i requisiti di cui all'articolo 3 e che abbiano
maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi
rappresentativi dell'emigrazione calabrese, del volontariato, del lavoro, delle
professioni e della cultura.
2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi,
di primo e di secondo grado di cui all'articolo 16, le rappresentanze diplomatiche e
22
gli Uffici consolari e, ove costituiti, i Comitati italiani all'estero (COMITES) di cui
alla legge 23 ottobre 2006, n. 286.
3. Le segnalazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento
della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Presidente nomina i consultori
sulla base delle segnalazioni pervenute, in mancanza di segnalazioni il Presidente
provvede ugualmente alla nomina dei consultori.
4. La competenza del Consultore è riferita al territorio o parti del territorio del Paese
nel quale il consultore stesso risiede, sentiti gli organismi associativi iscritti al
registro di cui all'art. 14, comma 3 e, ove occorra, può essere estesa ad altri
paesi.
5. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Emigratorie, al Consiglio
Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) e alle Rappresentanze Diplomatiche e
Consolari Italiane nei paesi rientranti nell'area di competenza dei Consultori
stessi.
6. L'attività dei consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dal Settore
competente.
7. Il consultore all'estero, d'intesa con gli Organismi associativi locali, coordina tutte
le attività e le richieste di contributi delle singole Associazioni, delle Federazioni e
delle Confederazioni e si raccorda, altresì, con i membri eletti del locale COMITES.
Art. 23
(Compiti del Consultore)
(art. 24 l.r. 33/2004; art. 18, L.R. 20 luglio 2009, n. 22).
1. Il Consultore è il referente della Regione nell'area di competenza assegnategli dove
rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività calabresi ed opera su mandato
della Regione per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:
23
a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro Associazioni con gli
Organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le Autorità locali, con le
Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari italiani con gli Istituti italiani
di cultura;
b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Regione,
nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle
relative spese da sostenersi all'estero;
c) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Settore competente una relazione
dettagliata in ordine all'attività svolta e sullo stato delle collettività calabresi che
rappresenta.
2. Il consultore ha diritto di conoscere, presso gli Assessorati, i Dipartimenti
ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali le
iniziative, i progetti e le attività che esse svolgono o intendono svolgere
all'estero, afferenti ai temi dell'emigrazione, delle relazioni esterne, della
cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, e della promozione
della Calabria nel mondo
.
Articolo 24
Fondazione dei calabresi nel mondo
(Art. 18 l.r. 12 giugno 2009, n. 19)
1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie
competenze nell'ambito del settore emigrazione, al fine di supportare e valorizzare
in maniera più diretta ed incisiva le relazioni con le comunità di origine calabrese
all'estero, e di coordinarne le attività delle Associazioni e delle Federazioni,
promuove la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo.
2. La Fondazione, d'intesa con e le autorità locali, ha lo scopo di sostenere, con
continuità d'azione, sia all'estero che in Italia, ove maggiore è la presenza di
cittadini di origine calabrese, le iniziative volte:
a) a diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla
specificità calabrese, quale strumento per la conservazione delle radici della
terra d'origine;
24
b) alla salvaguardia e alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani
generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la
divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano;
c) a realizzare interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche
e culturali;
d) a conservare e a tutelare l'identità calabrese ed a rinsaldare i rapporti con la
terra d'origine, avendo particolare riguardo delle nuove generazioni nate
all'estero;
e) alla promozione ed informazione sugli aspetti della vita regionale;
f) all'organizzazione di mostre di eventi culturali, manifestazioni ricreative,
organizzazione di fiere di prodotti tipici calabresi ed alla loro
commercializzazione;
g) alla cura ed alla diffusione, tra le Comunità calabresi, di pubblicazioni,
notiziari, giornali, materiale radiofonico, televisivo ed audiovisivo, utilizzando
anche la via telematica ed il web.
3. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dalla Regione
Calabria, nonché da ulteriori interventi previsti allo scopo di accrescere il
patrimonio;
b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi,
eredità, lasciti ed importi di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e
privati;
c) dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.
25
4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere
la costituzione della Fondazione.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 25
Coordinamento
(art. 27 l.r. 33/2004).
1. Il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, assessore o consigliere
regionale, d'intesa con gli Assessori al Turismo, all’Industria, Commercio ed
Artigianato, assumerà idonee iniziative commerciali, turistiche e culturali
tese al raggiungimento dei mercati esteri. La Regione sosterrà i costi
finanziari di manifestazioni gastronomiche, artigianali e turistico-culturali
anche al fine di favorire ed incrementare il turismo etnico-identitario.
Art. 26
Piano annuale degli interventi
(art. 28 l.r. 33/2004).
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, sentita la Commissione
consiliare competente, approva entro il 31 luglio di ogni anno il piano annuale
per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.
2. Il Piano annuale individua:
a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi
direttamente dalla Regione, mediante forme di partenariato con altre istituzioni
od in collaborazione con le associazioni dotate della necessaria capacità ed
esperienza;
b) la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi alle
associazioni e federazioni di cui al Titolo III;
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione dei
consultori inerenti l’attuazione degli interventi;
26
d) le modalità per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e per
l'eventuale revoca dei finanziamenti e contributi.
2. Qualora la Commissione consiliare non provveda entro trenta giorni dalla data di
acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i
criteri di attuazione.
4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente o suo delegato ai problemi dell'emigrazione.
Art. 27
Spese per il funzionamento della Consulta e della Fondazione
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato direttivo,
nonché della Fondazione, per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati
dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi
stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio
regionale.
2. Annualmente la Giunta regionale provvede alla quantificazione delle
risorse necessarie per il funzionamento della Consulta e della Fondazione
individuando altresì le tipologie delle spese finanziabili.
3. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato direttivo,
nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di Consultore, ai
componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto un rimborso
spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento
disciplina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti della Consulta
per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e
l'ammontare del rimborso delle spese.
Art. 28
Accertamenti
(art. 30 l.r. 33/2004).
27
1. Il Settore competente per i problemi dell'emigrazione effettua periodici accertamenti
sull'impiego dei fondi comunque erogati ai sensi della presente legge.
Art. 29
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i
fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del
bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie o istituendo apposite unità previsionali di base e
relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 21 della LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002,
n. 8(Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
TITOLO VI
Disposizioni finali
Art. 30
(Norme abrogate)
1. Sono abrogate:
A) La Legge regionale n. 17/1990;
B) la legge regionale n. 33/2004
C) La legge regionale 20 luglio 2009, n. 22;
D) l’art. 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19;
Art. 31
(entrata in vigore)
1. Il presente testo unico ha forza di legge regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
28
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della
Regione Calabria.
(On. Alfonsino Grillo)
Nessun commento:
Posta un commento