11 dic 2012

Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 recante “Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo”.



                Il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 29 ottobre 2012, ha approvato la Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 recante “Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione  n. 20 del 2 novembre 2012, supplemento straordinario n. 4 del 15 novembre 2012.




            Si tratta di un testo normativo che accorpa, abroga, sostituisce ed innova, con modificazioni, le norme regionali in materia di emigrazione. Le novità principali riguardano il sostegno alla partecipazione alle consultazioni regionali dei cittadini calabresi aventi diritto di voto, un maggior coinvolgimento degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie e delle associazioni attive all'estero, la semplificazione procedimentale per il riscatto dei periodi lavorativi svolti all'estero ed infine, l'organizzazione della rete partenariale dei consultori e l'inserimento di una norma ad hoc che consente le riunioni di detto organismo anche mediante videoconferenza.

            Quanto all'articolato si evidenzia, in particolare, che:

  • L'art. 3 (destinatari degli interventi) al comma 1, nell'elencare i beneficiari degli interventi, specifica, rispetto alla precedente legge, che per “discendenti” si intendono “in linea retta da nati in Calabria entro il terzo grado”; inoltre, il comma 2, di nuovo inserimento, così dispone: “Se i soggetti di cui al comma 1 rientrano in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all’estero per almeno cinque anni. All’accertamento del grado di invalidità e della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede la ASP competente per territorio. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento”.

  • L'art. 4 (Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali) agevola l’esercizio del diritto al voto regionale, disponendo la corresponsione di un contributo forfettario, determinato dalla Giunta regionale nei limiti della disponibilità finanziaria dell’anno di riferimento della consultazione elettorale, a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini calabresi residenti all’estero. Il contributo viene erogato dai comuni, previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.

  • L'art. 5 (Provvidenze socio-assistenziali), oltre a precisare gli importi massimi annui da erogare per i contributi socio assistenziali già previsti dalla precedente normativa, prevede contributi per cure mediche non rimborsabili nel paese di residenza. Tutte le domande relative alle citate provvidenze sono presentate ai comuni di residenza che provvedono alla relativa istruttoria. Sono, inoltre, previsti contributi per il riscatto ai fini pensionistici e della buonuscita con riferimento ai periodi assicurativi maturati anche all’estero per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all’estero, non coperti da convenzione bilaterale con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo è pari al 75 per cento dell’ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria, e del 25 per cento per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi, erogati direttamente ai soggetti interessati, non sono cumulabili tra loro e non sono ripetibili nel tempo.

  • L'art. 6 (Contributi per avvio di attività produttiva), pur mantenendo il titolo della precedente legge, ha contenuti completamente innovativi. Infatti, la disposizione prevede, per i lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all’estero per almeno cinque anni, la concessione di un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore a 25.000,00 euro per l’avvio di attività produttive individuali, associate o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e dei servizi fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contributi di cui al comma 1 saranno riconosciuti a condizione che gli stessi si riferiscano ad attività per le quali il rimpatriato dimostri di aver acquisito una significativa esperienza nel paese di provenienza e vengono concessi dalla Regione con apposito bando annuale.

  • L'art. 7 (Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico), rispetto al precedente testo normativo, prevede che la Regione debba acquisire il parere della Consulta regionale dei calabresi all’estero ai fini dell'attuazione degli interventi  previsti nella disposizione.

  • L'art. 10  (Turismo etnico-identitario. Investimenti produttivi) precisa che i provvedimenti mirati a promuovere l’offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei corregionali all’estero, nonché a suscitare l’interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria debbano essere attuati nel rispetto degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato CE.

  • L'art. 13  (Riconoscimenti ai cittadini di origine calabrese residenti all’estero – Premio Calabria nel mondo) prevede l'istituzione, da parte della Regione, del premio “Calabria nel Mondo”. Il premio, di carattere onorifico, può essere conferito a persone fisiche o giuridiche, comunità o associazioni che si siano affermate all’estero o che abbiano significativamente dato lustro alla Calabria nel campo della cultura, delle scienze, dell’imprenditoria, dell’attività pubblica dei valori sociali.

  • L'art. 14 (Giornata dell’emigrante calabrese nel mondo) prevede l'istituzione, da parte della Regione della ricorrenza denominata: «Giornata dell’emigrante calabrese nel mondo». La giornata si svolge ogni anno in un paese differente ove sono presenti Consultori, secondo un calendario stabilito dalla Consulta dei calabresi nel mondo. La ricorrenza coincide normalmente con il 2 aprile, giorno di San Francesco da Paola, e consiste in una festa nella quale vengono celebrati la cultura ed i valori dell’identità calabrese. L’organizzazione della giornata è a cura delle associazioni o delle federazioni di associazioni presenti nel Paese ospitante.
     Si suggerisce ai Signori Consultori, considerata la brevità del termine a disposizione per l’organizzazione della manifestazione per l’anno 2013, di volere acquisire in tempo utile le candidature da parte delle associazioni. A breve l’Ufficio Emigrazione invierà apposita comunicazione in merito.

  • L'art. 15 (Associazionismo – Registro delle associazioni, federazioni e confederazioni, circoli, enti e istituzioni) dispone che la Regione possa riconoscere le associazioni, gli enti e le istituzioni che abbiano una sede nel territorio regionale che abbiano almeno duecento iscritti e le associazioni ed i circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in federazioni e confederazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d’Italia che abbiano almeno cinquanta iscritti.

  • L'art. 16 (Confederazioni, federazioni e associazioni dei calabresi residenti all’estero) al comma 5 fissa sia i limiti dei contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate, nella misura massima di euro 1.000,00 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili, sia i limiti dei contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, nella misura massima di euro 2.000,00 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili.
al comma 6, fissa i termini di presentazione delle domande di contributo, inerenti le attività da svolgersi nell’anno solare di riferimento, che devono pervenire, a pena di esclusione, al competente settore entro il 28 febbraio di ogni anno, corredate dalla relativa documentazione. Alle associazioni iscritte nel registro e che aderiscono alla federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nell’erogazione dei contributi regionali, rispetto alle associazioni non federate. Il medesimo diritto è riconosciuto ai contributi richiesti dalle federazioni.

  • L'art. 17 (Consulta regionale dei calabresi all’estero) al comma 2, lett.i) dispone l’incremento del numero dei consultori che da 29 diventano 32, con l'inserimento di un nuovo consultore per il Canada e di uno ciascuno rispettivamente per Giappone e Malta. Alla lett. l) viene incrementato il numero dei giovani consultori che da 15 salgono a 17 con l'inserimento di Giappone e Malta. Alla lett. m) si prevede che, ove gli organismi di cui alle lettere i) e l) non abbiano designato consultori o li abbiano designati in modo non conforme ai loro statuti, la Regione si avvale delle segnalazioni avanzate dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e, ove costituiti, dai comitati italiani all’estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero).

  • L'art. 18 (Costituzione e funzionamento) prevede che la Consulta possa costituire, in seno ad essa, commissioni d’area subcontinentale e gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono, con cadenza quadrimestrale, anche attraverso videoconferenza. Il numero degli esperti nominati dal presidente della G.R. non può superare il 30% del numero dei componenti della Consulta.

  • L'art. 19 (Compiti della Consulta) attribuisce ulteriori funzioni alla Consulta, aggiungendo i seguenti compiti:  alla lett. g) “esprimere parere  sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all’articolo 7”, alla lett. h) “collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciati aventi come parte principale l’istituto nazionale per il commercio estero, ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria calabrese”, alla lett. j) contribuire all’elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell’emigrazione.

  • L'art. 20 (Bilancio della Consulta) contiene una disposizione innovativa, inserita per consentire alla Consulta di poter attingere, oltre a quanto annualmente disposto dalla Regione Calabria, ad ulteriori forme di finanziamento disposte da altre amministrazioni locali, nazionali e comunitarie, e/o disposti dai Paesi e da privati ove hanno sede i Consultori. La Consulta redige un bilancio ed una relazione annuale programmatica da allegare al bilancio preventivo della Regione, nonché un bilancio ed una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo della Regione.

  • L'art. 21 (Comitato direttivo della Consulta) al comma 3, consente le riunioni mediante videoconferenza. A ciascun partecipante viene garantita, tramite la predisposizione degli strumenti idonei, la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, incaricato della redazione del verbale.
Il comma 5, lett. f) prevede inoltre l'espressione obbligatoria del parere del Comitato direttivo della Consulta sulle richieste di contributo presentate ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett.a) e b). Se il parere non perviene entro il termine stabilito, la richiesta si intende approvata.

  • L'art. 22 (Elezione dei vice Presidenti e del Comitato direttivo)  prevede che, nella seduta di insediamento della Consulta, siano eletti due vice Presidenti, di cui uno eletto tra i consultori junior. Inoltre, tra gli otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui sei residenti all’estero, sono eletti tre consultori junior. Conseguentemente, ogni consultore, nell'eleggere il Comitato direttivo potrà esprimere sino ad un massimo di tre preferenze per eleggere due consultori senior ed un consultore junior residente all'estero.

  • L'art. 27 (Piano annuale degli interventi),  rispetto alla precedente previsione normativa, stabilisce che il piano, che deve essere approvato dalla G.R. entro il 31 luglio di ogni anno, debba individuare:
a)    i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, mediante forme di partenariato con altre istituzioni o in collaborazione con le associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b)   la misura, i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi alle associazioni e federazioni ;
c)    le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione dei Consultori inerenti l’attuazione degli interventi;
d)   le modalità per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e per l’eventuale revoca dei finanziamenti e contributi.

  • L'art. 28 (Spese per il funzionamento della Consulta e della Fondazione)  rivede le modalità di rimborso delle spese sostenute dai consultori nello svolgimento delle loro attività.

            Si precisa, infine, che le richieste relative agli interventi previsti dagli artt. 5, 6, 13 e 28,  potranno essere prodotte solo dopo l'adozione, da parte della Giunta regionale, dei relativi regolamenti disciplinanti i criteri applicativi.

            Con l'auspicio di aver fornito un’utile sintesi delle novità normative contenute nella legge regionale,  formulo un augurio di buon lavoro e porgo i più cordiali saluti.


                                                                                         Fto Avv. Teresa Nicolazzi

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