13 gen 2013

“L’IMU e gli italiani all’estero”- Camera dei deputati 10 gennaio 2013


Narducci e Micheloni (PD): l’IMU sulle case degli italiani all’estero presenta profili di incostituzionalità e di violazione dei Trattati Ue, bisogna cambiarla!
Le aliquote applicate al pagamento dell’IMU sulle case degli italiani all’estero, iscritti nell’apposito registro AIRE, sono state oggetto di discussione sin dal primo momento. Infatti, nell’80% dei casi essi sono obbligati a pagare l’aliquota più alta sulla casa posseduta in Italia, considerata abitazione secondaria; casa non affittata, non data in comodato d’uso e sulla quale si pagano le utenze. Sin dall’inizio, l’on. Narducci e il sen. Micheloni si sono opposti, a livello parlamentare, contro l’evidente discriminazione operata nei confronti dei connazionali all’estero e ora hanno raccolto le proteste degli italiani emigrati che “vogliono essere trattati costituzionalmente come quelli residenti in Italia” per quanto concerne il pagamento IMU”.
Si tratta di una discriminazione chiara ed evidente in cui si ravvisano profili di incostituzionalità e di violazione dei Trattati UE.
Con queste argomentazioni, i due parlamentari eletti all’estero hanno inoltrato ricorso al TAR di Campobasso chiedendo la sospensiva del regolamento IMU emanato da un Comune del Molise, che tassa la casa posseduta dai suoi concittadini residenti all’estero come abitazione secondaria (seconda casa). I due Parlamentari si sono assunti anche l’onere finanziario di tale operazione.
In pari tempo, i due parlamentari hanno preparato un esposto alla Commissione UE che ogni cittadino italiano interessato potrà scaricare, a partire da martedì 15 gennaio, da un sito neutro (www.e-avvocato.com) e inviarlo al destinatario. Di seguito, solo elencate alcune parti del ricorso, riguardanti in particolare quelle che contemplano i profili d’incostituzionalità delle norme IMU.

 Profili di incostituzionalità e di violazione dei Trattati Ue per quanto concerne l’IMU degli italiani all’estero
 
1) Incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione : violazione del principi di
uguaglianza e ragionevolezza e del principio di capacità contributiva.

Un cittadino italiano che risiede in Italia può usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali
legate all'abitazione principale ma lo stesso cittadino italiano che non risiede in Italia,
nonostante l'immobile da lui posseduto sia adibito anch'esso ad abitazione principale, non potrà,
invece, usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste, soltanto perché non risiede in
Italia.
Nonostante il cittadino italiano residente in Italia ed il cittadino italiano residente all'estero,
entrambi possessori di un immobile adibito ad abitazione principale, si trovino in una situazione
identica (essere possessore di un'immobile adibito ad abitazione principale), essi vengono
trattati in modo diseguale, integrando così una violazione dell'art. 3 Costituzione che sancisce
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
La normativa in oggetto viola chiaramente l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio
di eguaglianza e di ragionevolezza. In effetti, un trattamento differenziato applicato alla stessa
categoria di soggetti è chiaramente contrario al principio di uguaglianza.
Tale diseguale trattamento tra cittadino italiano residente in Italia e residente all'estero sarebbe
inoltre, in contrasto con i principi di eguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla
capacità contributiva, sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. L’'art. 53 della Costituzione
che recita “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva” sancisce il principio di capacità contributiva e di equità tributaria che consiste
nell'equa distribuzione dei tributi ovvero nell'uguaglianza e commisurazione dell'imposizione
alla capacità contributiva.
Vi è chiaramente una disparità arbitraria di trattamento tra proprietari di fabbricati residenti in
Italia e proprietari residenti all'estero. Tale diseguaglianza di trattamento tra i contribuenti
contrasta in modo evidente con gli art. 3 e 53 della Costituzione sotto il profilo dell'uguaglianza
di trattamento normativo tra categorie di contribuenti e di equità del concorso alla spesa
pubblica in ragione della capacità contributiva.
2) Contrasto con i Trattati dell’Unione europea per violazione degli artt. 18, 21, 45 e 49 del
Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE): violazione del principio di non discriminazione e di
libera circolazione e soggiorno negli Stati membri. Violazione della libertà di circolazione delle
persone, dei servizi, e dei capitali.
Per potere accedere alle relative agevolazioni fiscali, occorre che l'unità immobiliare posseduta
sia adibita ad abitazione principale e che il possessore vi risieda anagraficamente.
Di conseguenza, possono usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale soltanto i
proprietari di immobili che risiedono sul territorio italiano e non anche i cittadini italiani e i
cittadini dell'Ue che non risiedono in Italia.
La normativa IMU è in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 18, 21, 45 e 49 TFUE,
perché restringe la libertà fondamentale di circolazione delle persone in quanto la suddetta
normativa fiscale risulta discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani che non risiedono in
Italia e di coloro che non sono cittadini italiani.
La normativa IMU presenta contemporaneamente sia situazioni di discriminazione diretta che
indiretta (o dissimulata) in quanto prevede che le agevolazioni e detrazioni fiscali si applicano
all'immobile adibito ad abitazione principale, intendendosi per abitazione principale, l'immobile
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, sancendo, pertanto,
l'obbligo di residenza per accedere alle suddette agevolazioni fiscali, in violazione degli 18, 21,
45 e 49 TFUE.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Giustizia una discriminazione sussiste
ogniqualvolta fattispecie eguali siano trattate diversamente o, viceversa, fattispecie diverse
siano assoggettate al medesimo regime giuridico.
Il principio di non discriminazione tra cittadini dell'UE vieta non soltanto le discriminazioni
dirette, ma anche quelle indirette o dissimulate Un'ipotesi di discriminazione diretta si verifica
quando una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza è basata sul fattore espressamente
considerato dalla legge, quale la cittadinanza. Sussiste, invece, discriminazione indiretta
(dissimulata) quando un criterio o una prassi apparentemente neutri pongono le persone di una
determinata nazionalità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. La
discriminazione non avviene quindi sulla base del fattore espressamente considerato dalla legge
(la cittadinanza) ma sulla base di altri criteri, come la residenza, che svantaggiano in modo
proporzionalmente maggiore coloro che non sono cittadini giungendo al medesimo risultato di
compromettere il godimento delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
La normativa IMU presenta chiaramente una situazione di discriminazione indiretta (o
dissimulata) in quanto prevede che le agevolazioni e detrazioni fiscali si applicano all'immobile
adibito ad abitazione principale, intendendosi per abitazione principale, l'immobile nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, sancendo, pertanto, l'obbligo di
residenza per accedere alle suddette agevolazioni fiscali, in violazione degli 18, 21, 45 e 49
TFUE
In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza
20.01.2011, causa C-115/09, con la quale la Repubblica Ellenica veniva condannata per una
situazione simile a quella creata dalla normativa IMU.
3) Violazione dell’art. 1 comma 4 ter D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in L. 24.03.1993 n.
75
Un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa IMU dovrebbe tenere presente
l'art. 1, comma 4-ter D.L. 16/1993 convertito in Legge 75/1993 che recita: “ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7 comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata”, stabilendo che il fabbricato posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da un
cittadino italiano residente all'estero, sia da considerarsi abitazione principale, evitando così
un'evidente disparità di trattamento e diseguaglianza dal punto di vista fiscale tra il cittadino
italiano residente sul territorio nazionale e il cittadino italiano residente all'estero.
Pertanto le agevolazioni e detrazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale si
devono applicare anche agli italiani residenti all'estero in virtù del citato articolo 1, comma 4-
ter, del D.L.16/1993 convertito in L. 75/1993, che considera “direttamente adibita ad abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata”.
Non potrebbe essere diversamente, verificandosi altrimenti una situazione paradossale nella
quale ciascun Comune potrebbe decidere se il cittadino italiano residente all'estero può o meno
beneficiare delle agevolazioni riservate all'abitazione principale, creando un'ingiusta
differenziazione tra cittadini anche riguardo alla soggezioni o meno a tributi introitati dallo
Stato, giacché la normativa prevede che “È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo
periodo.” e, conseguentemente, riserva allo Stato metà dell'aliquota di base (di cui al comma 6).
Inoltre, la legge dà la possibilità al momento dell’acquisto della “prima casa” di usufruire di
alcuni benefici fiscali legati all'acquisto della “prima casa” che consentono di fruire
di un regime fiscale particolarmente agevolativo, (in particolare per quanto attiene
all'imposta di registro).
Per usufruire di tale agevolazione, è, in particolare, necessario che “l’acquirente abbia, o
trasferisca entro i 18 mesi successivi all’acquisto, la residenza nel Comune dove è ubicato
l’immobile oggetto del trasferimento, …. oppure, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino
italiano emigrato all’estero, è necessario che l’immobile sia acquistato come prima casa sul
territorio italiano” pertanto, non è richiesta la residenza al cittadino italiano residente
all'estero per potere usufruire del beneficio fiscale legato all'acquisto della “prima casa”.
Risulta piuttosto singolare che il sistema preveda tali discrepanze da imposta a imposta nel
consentire ai cittadini italiani residenti al'estero di potere usufruire o meno delle agevolazioni
legate alla casa adibita ad abitazione principale ovvero alla “prima casa”, a seconda della
normativa che regoli un'imposta piuttosto che un’altra.

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