(NoveColonne
ATG) Roma - Secondo l’attuale normativa, gli elettori residenti all’estero
ricevono a domicilio, da parte dell’Ufficio consolare di riferimento, il plico
elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
L’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale entro il 14esimo giorno
antecedente la data delle votazioni in Italia potrà recarsi di persona
all’ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione
elettorale e richiedere il duplicato del plico.
L’Ufficio consolare è altresì
autorizzato ad ammettere al voto all’estero per corrispondenza tutti i
cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo omessi dall’elenco
elettori predisposto dal Ministero dell’Interno, se dimostrano di essere
iscritti all’Aire o se la loro iscrizione sia stata chiesta dall’Ufficio
consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Una volta votate le
schede, l’elettore le rispedisce all’ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata
contenuta nel plico. Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani
residenti all’estero pervenute ai consolati vengono trasmesse in Italia, dove
ha luogo lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero
istituito presso la Corte di Appello di Roma.
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