27 mag 2011

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (GU n. 110 del 13-5-2011 )



testo in vigore dal: 28-5-2011



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-bis, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana il seguente decreto legislativo:



Titolo I
Disposizioni introduttive

Art. 1
Ordinamento degli uffici consolari
1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2
Funzioni degli uffici consolari
1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.

Art. 3
Esercizio delle funzioni consolari
1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformita' alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonche', in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.
3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non puo' procedere, per causa di incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non puo' accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.

Art. 4
Delega di funzioni consolari
1. Il capo di ufficio consolare di I categoria puo' delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio.
2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonche' quelle il cui esercizio e', a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.


Art. 5
Atti di delega
1. Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia e' affissa nell'albo consolare.
2. La delega in materia di stato civile e' redatta in duplice originale: uno e' conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e' trasmessa, con modalita' informatica, al Ministero dell'interno.


Titolo II
Funzioni consolari

Capo I
Funzioni relative allo stato civile

Art. 6
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 7
Domicilio e residenza
1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile.
2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono.

Art. 8
Schedario consolare
1. Presso ogni ufficio consolare e' mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.
2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario e' subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti.
3. Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

Art. 9
Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle relative alla residenza all'estero, nonche' a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.



Art. 10
Cittadinanza italiana
1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, cosi' come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.
2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.

Art. 11
Comunicazioni agli uffici in Italia
1. L'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Art. 12
Matrimonio
1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.
2. La celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione.

Art. 13
Pubblicazioni matrimoniali
1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente.
2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere.
3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.
5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.
6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.

Art. 14
Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio
1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorieta' di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.
2. Il capo dell'ufficio consolare puo', altresi', ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.
3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette:
a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di
iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;
b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore.
4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.

Art. 15
Modalita' di celebrazione del matrimonio
1. Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella sede consolare. Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.
2. Il funzionario celebrante adempie alle formalita' prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.
3. Se il matrimonio e' celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.

Art. 16
Matrimonio per procura
1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.
2. Il matrimonio di cui al comma 1 non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia.
3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile e' effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
4. Se non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Il funzionario consolare puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente non risiede nella circoscrizione.
6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto e' effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.

Art. 17
Tribunale competente
1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonche' sulle opposizioni al matrimonio, e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.

Art. 18
Trasmissione di atti di matrimonio
1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi alle autorita' locali e ad esso pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.

Art. 19
Rettificazione degli atti di stato civile
1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi.

Art. 20
Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi
1.Il cittadino che risiede all'estero puo' presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.
2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.
3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.

Capo II
Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio

Art. 21
Passaporti
1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.

Art. 22
Carte d'identita'
1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresi', la validita' agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.

Art. 23
Documenti di viaggio provvisori
1. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti e previa autorizzazione delle competenti autorita' del Paese di cui il richiedente e' cittadino, rilascia un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea, valido per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, in assenza di una loro rappresentanza consolare o diplomatica.
3. Il documento di viaggio provvisorio e' rilasciato:
a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilita' del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;
b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno.
4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare da' notizia all'autorita' di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.

Capo III
Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri

Art. 24
Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini
1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilita' fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.
2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresi', essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato e' tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
L'autorita' consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui al comma 2, puo' fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio piu' appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformita' all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.

Art. 25
Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali
1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare puo' chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, e' tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.

Art. 26
Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali
1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle necessita', il capo dell'ufficio consolare puo' disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.
2. Nei casi eccezionali in cui e' necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni.
L'evacuazione e' coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.
3. L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennita', i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 27
Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana
1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini dell'Unione europea ed ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni.


Capo IV
Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione

Art. 28
Funzioni notarili
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalita' e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.
3. Non e' necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

Art. 29
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi
all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.
2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero
e' il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.
3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.
4. Quando non e' possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita' rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

Art. 30
Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali
1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve, altresi', la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale dei minorenni competente.
2. L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la trasmette al tribunale competente. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice civile, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.

Art. 31
Adozione internazionale di minori
1. Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non hanno residenza in Italia, e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
2. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attivita', il capo dell'ufficio consolare puo' avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.
3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, cosi' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.

Art. 32
Adozione di persone di maggiore eta'
1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore eta', quando l'adottante non ha residenza in Italia, e' il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato.
2. Il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Puo' anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.

Art. 33
Tutela, curatela, amministrazione di sostegno
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di
assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.
2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtu' dei poteri di cui al comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore
speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione e' decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa e' decisa dalla competente autorita' nazionale. A tale fine, e' considerata competente l'autorita' giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace.
3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al comma 2.

Art. 34
Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione
1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.

Art. 35
Tribunali competenti
1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonche' per l'omologazione degli stessi, e' competente a decidere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.
2. Se l'interessato non e' iscritto all'AIRE ed e' stato residente in Italia, e' competente il tribunale del luogo di ultima residenza.

Capo V
Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria

Art. 36
Amichevole composizione di controversie ed arbitrato
1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) si adopera, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, egli redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;
b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle, controversie fra cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equita', ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito ha luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Art. 37
Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze
1. L'ufficio consolare:
a) provvede, direttamente o tramite le autorita' locali, in conformita' alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorita' nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorita' nazionali.
2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorita' nazionale competente.

Art. 38
Funzioni di polizia giudiziaria
1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorita' giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.
2. Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle autorita' locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a
bordo.

Art. 39
Esercizio di funzioni giurisdizionali
1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorita' giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura.

Art. 40
Esecuzione di rogatorie consolari
1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria e' data tempestiva comunicazione alle parti.
2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione sono indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio
consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorita' rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare puo' disporre una terza ed ultima convocazione.
3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni e' allegata agli atti.

Art. 41
Luogo di compimento degli atti istruttori
1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non e' altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Puo' essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.

Art. 42
Consulenti e difensori
1. Quando la legislazione nazionale prevede la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali puo' essere accertata anche in base alle leggi locali.

Capo VI
Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati

Art. 43
Deposito consolare
1. Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare non e' tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; egli adotta tuttavia i provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi diritto.
4. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, puo' ordinare la vendita dei beni volontariamente depositati, quando vi e' pericolo di deperimento o sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.

Art. 44
Termine del deposito
1. Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne da' comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.
2. Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, puo'eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma.
3. Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si puo' quindi provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro, nonche' gli altri beni, restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione nel frattempo pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2.
4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare, nonche' le modalita' di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.

Art. 45
Vendita di beni
1. Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere e' a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.

Art. 46
Successioni
1. L'ufficio consolare, quando ne e' richiesto o vi e' tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, da' notizia alle competenti autorita' nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.
2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorita' nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredita', di accettazione con beneficio di inventario, nonche' ogni altra manifestazione di volonta' o istanza attinente all'eredita'. Esso trasmette, per la via piu' breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia.
3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si e' aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.




Art. 47
Imputazione di spese e cauzione
1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati. A tale fine puo' essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.
2. L'ufficio consolare puo' chiedere il preventivo versamento di una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.

Capo VII
Funzioni in materia di navigazione

Art. 48
Funzioni di amministrazione marittima
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorita' marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 49
Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari
1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani; b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;
c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

Art. 50
Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali
1. Il capo dell'ufficio consolare puo' richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e' necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.

Art. 51
Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio
1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalita', e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalita' smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprieta' o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.

Capo VIII
Funzioni in materia di documentazione amministrativa

Art. 52
Certificati, legalizzazioni, vidimazioni
1. L'ufficio consolare:
a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;
b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;
c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate;
e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;
f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorita' locali, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;
g) puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
h) puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
i) puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.
2. Nei casi in cui non e' in grado di ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si e' potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.
3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'. 4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalita' e salve le eccezioni ivi previste.

Art. 53
Attestazione di condizione economica
1. Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima puo' essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.
2. L'attestazione puo' venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

Art. 54
Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione
1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.


Capo IX
Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare

Art. 55
Funzioni in materia elettorale
1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.


Art. 56
Funzioni in materia scolastica
1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita' d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

Art. 57
Funzioni in materia di servizio militare
1. L'ufficio consolare esplica ogni attivita' in materia di servizio militare, relativamente alle persone residenti nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.

Capo X
Funzioni in materia di visti

Art. 58
Rilascio dei visti
1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.
2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresi', il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

Capo XI
Funzioni in favore dello sviluppo delle attivita' culturali e della
promozione economica

Art. 59
Sviluppo delle attivita' culturali
1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.

Art. 60
Promozione delle attivita' economiche e commerciali
1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attivita' economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.

Titolo III
Albo e registri consolari

Art. 61
Albo consolare
1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, e' collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.

Art. 62
Registri dell'ufficio consolare
1. Presso gli uffici consolari e' tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archiviominformatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:
a) degli atti di nascita;
b) degli atti di matrimonio;
c) degli atti di cittadinanza;
d) degli atti di morte.
2. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:
a) dei passaporti;
b) del protocollo in arrivo e in partenza;
c) delle operazioni in materia di servizio militare.
3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identita' e' istituito il relativo registro.
4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformita' alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano e' fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche' per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

Art. 63
Raccolta delle firme delle autorita' locali
1. A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare e' istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.
2. Se la firma e' compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.


Titolo IV
Diritti consolari

Art. 64
Tariffa dei diritti consolari
1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.
3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.


Art. 65
Valuta di riscossione
1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.
2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri puo' autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

Art. 66
Atti rilasciati gratuitamente
1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti:
a) da cittadini indigenti;
b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorita' italiane;
c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonche' dai loro familiari a carico;
e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
2. La gratuita' di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.

Art. 67
Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa
1. I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocita', con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro degli affari esteri puo', con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un piu' diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.
3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.
4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.

Art. 68
Tasso di cambio consolare
1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale e' fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica.
2. Il decreto e' emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari.
3. Esso e' valido anche per tutti gli uffici dipendenti.

Art. 69
Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare
1. Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. In caso di cambi plurimi o comunque, se la situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.
2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.
3. Se durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare.
4. Copia del decreto consolare e' affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.

Art. 70
Percezione dei diritti consolari
1. La percezione dei diritti consolari e' comprovata mediante evidenze informatiche o, se cio' non e' possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette.
2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalita' di percezione dei diritti stessi.
3. L'ufficio consolare puo' chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti.
4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilita' di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilita' ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione piu' favorevole agli interessati.
5. Se non e' stato possibile provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.

Titolo V
Disposizioni generali e finali

Art. 71
Collaborazione con le autorita' locali
1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorita' locali cui e' affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.

Art. 72
Corrispondenza degli uffici consolari
1. Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro competenza.
Art. 73
Inapplicabilita' di norme nazionali
1. Se, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, una norma nazionale non risulta applicabile, il capo dell'ufficio consolare ne motiva l'inapplicabilita' e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalita' dell'atto.




Art. 74
Poteri in circostanze eccezionali
1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.

Art. 75
Ricorsi avverso i provvedimenti consolari
1. Se non e' diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.
2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.
3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio e' tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 76
Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali
1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonche' qualunque altro atto o documento la cui trasmissione e' richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.
2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 77
Rimessione ad altro ufficio consolare
1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.

Art. 78
Esecuzione diretta delle notificazioni
1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.

Art. 79
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:
a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
b) legge 2 maggio 1983, n. 185.

Art. 80
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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