On. Franco Narducci
Dopo la conversione in legge del cosiddetto “Decreto di semplificazione fiscale” (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012, s.o. n. 85), il Dipartimento delle finanze del MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) ha emanato, il 18 maggio scorso, la Circolare n. 3/DF che contiene numerosi chiarimenti sull'applicazione dell'IMU (Imposta municipale propria). Come noto, il summenzionato decreto ha disciplinato anche la tassazione degli immobili posseduti dagli italiani residenti all'estero, migliorando la norma rispetto al testo precedente ma senza, tuttavia, dare completa soddisfazione ai cittadini italiani emigrati.
L'articolo 13, comma 10, della legge 16/20112 stabilisce che “i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
In pratica, i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, potranno deliberare di trattare le unità immobiliari degli italiani residenti all'estero alla stregua delle “abitazioni principali” dei cittadini residenti in Patria, ovvero con l'aliquota ridotta e la detrazione e maggiorazione per i figli.
Tanto per fissare la differenza, giova ricordare che l'aliquota che si applica sulla base imponibile è pari allo 0,4% per l'abitazione principale (cioè quella in cui si “risiede abitualmente”) ed è pari allo 0,76% per gli altri immobili. Occorre anche chiarire che la maggiorazione di 50 euro per i figli di età non superiore a 26 anni (massimo quattro figli), si applica “solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore”.
A tal riguardo è stato stabilito che entro il 30 settembre 2012 i Comuni possono modificare, nei propri regolamenti, le aliquote di tassazione previste dallo Stato, per cui avremmo il seguente quadro:
- residenza abituale (prima casa): 0,4% (max 0,6%, min 0,2%)
- altri immobili: 0,76 % (max 1,06%, min 0,46%)
- case locate: 0,76% (max 1,06%, min 0,46%)
- negozi, studi e capannoni: 0,76% (max 1,06%, min 0,46%)
- immobili rurali strumentali: 0,2% (max 0,2%, min 0,1%)
Per il solo 2012, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze (garage, scantinati, ecc), l'art. 4 del DL 16/2012 permette il pagamento dell'IMU in 3 rate: la prima da effettuarsi entro il 18 giugno 2012, del 33,3% del totale dovuto, la seconda dello stesso importo entro il 17 settembre 2013 ed un saldo con conguaglio finale entro il 16 dicembre 2012.
Se si vuole si può anche effettuare il pagamento in sole due rate di cui la prima rata sarà costituita dal 50% dell'importo complessivo da versare entro il 18 giugno prossimo.
Per il pagamento delle prime due rate o della prima rata, se il pagamento viene effettuato in sole due rate, si applicherà l'aliquota base del 4 per mille mentre per il saldo ed il conguaglio verranno applicate le aliquote definitive stabilite dai comuni entro il prossimo 30 settembre e dai D.P.C.M. che verranno emanati entro il 10 dicembre 2012.
Il pagamento si potrà effettuare solo tramite il modello F24 mentre dal 1° dicembre del 2012 lo si potrà effettuare anche tramite apposito bollettino postale.
Invece, per quanto concerne gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2012 il pagamento dell'IMU dovrà avvenire in 2 rate, di cui la prima rata, del 50% del totale imponibile con aliquota dello 0,76%, da effettuarsi entro il 18giugno 2012 e la seconda rata costituita dal saldo e dal conguaglio, sulla base delle aliquote comunali, da versare entro il 16 dicembre 2012.
Ai cittadini italiani residenti all'estero consigliamo anzitutto di rivolgersi al Comune in cui si trova fisicamente l'immobile per accertare se è stata emanata la delibera riguardante l'IMU e le relative aliquote di tassazione. L'elenco dei Comuni che hanno già provveduto alle delibere inerenti l'IMU è consultabile anche sul sito del Governo www.finanze.gov.it, che viene aggiornato progressivamente.
Si richiama infine che la base imponibile per il calcolo dell'IMU è data dalla rendita catastale (rilevabile dalla visura catastale) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un ulteriore fattore di rivalutazione variabile a seconda del gruppo e delle categorie catastali di appartenenza.
Sempre per quanto concerne gli immobili posseduto dagli italiani residenti all'estero vi segnalo che come parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, attenti ai diritti dei nostri connazionali, abbiamo rivolto un appello all'ANCI affinché sensibilizzi tutti i sindaci ad introdurre nel regolamento del loro comune l'estensione “alle unità immobiliari possedute in Italia dagli italiani residenti all'estero lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire l'aliquota ridotta e la detrazione di base”.
Ritengo che questo sarebbe un gesto di gratitudine doveroso da parte dei sindaci nei confronti di chi ha affrontato le sfide dell'emigrazione per cercare sostentamento altrove senza mai dimenticare le proprie radici e conservando, con la casa di proprietà, un legame stretto con la terra di origine.
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